Regolamento

Art. 1
I Soci della S.I.G. sono quelli definiti dagli articoli 2 e 3 dello Statuto.
Gli Enti e le Istituzioni di cui all’art. 3 possono esprimere un loro rappresentante con facoltà di intervenire alle assemblee senza diritto di voto.
 
Art. 2
La quota annuale è fissata a partire dal 2011 in Euro 35 per i soci non strutturati e per i ricercatori; in Euro 45 per i Professori di I e II fascia, in Euro 50 per gli Enti e le Istituzioni (Dipartimenti, Istituti di Ricerca, etc.). I Soci, gli Enti e le Istituzioni in mora col pagamento della quota sociale da oltre due anni sono da considerarsi dimissionari. Il segretario dà notizia in assemblea dell’elenco di soci, enti e istituzioni risultati dimissionari nell’anno precedente. Il pagamento della quota avviene mediante versamento sul conto corrente bancario della Società eseguito anche attraverso disposizione di addebito permanente.
 
Art. 3
La presentazione dei nuovi Soci avviene con relazione scritta e motivata da due membri della Società, di cui almeno uno con i requisiti indicati dall’art. 2 dello Statuto. Le proposte di ammissione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’Assemblea. Esse dovranno essere accompagnate dal curriculum e dall’elenco delle pubblicazioni
 
Art. 4
Le elezioni alle cariche sociali si tengono nel corso del convegno annuale; l’Assemblea elettorale, convocata con 30 giorni di anticipo, sarà valida in prima convocazione se gli aventi diritto saranno presenti in misura maggiore della metà e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le due convocazioni possono essere fissate per lo stesso giorno.
Ogni tre anni l’Assemblea nomina una Commissione Elettorale di tre membri alla quale è delegato il compito di proporre le candidature per le votazioni del triennio, raccogliendo anche le indicazioni dei Soci. In prima applicazione la Commissione Elettorale sarà eletta nel 2003.
Le candidature proposte dovranno essere comunicate almeno 60 giorni prima al Consiglio Direttivo, in modo che questo possa comunicarle ai Soci con l’ordine del giorno della successiva Assemblea. Eventuali candidature alternative dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell’Assemblea da non meno di sei Soci.
Alla Commissione Elettorale compete la verifica dei poteri ed essa si costituisce come seggio elettorale; in caso di assenza di qualche membro, l’Assemblea provvederà alla surroga.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto; risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto la metà più uno dei votanti. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede a due ulteriori votazioni. Qualora non si raggiunga il quorum nemmeno nelle due votazioni successive, il seggio elettorale si costituisce come Commissione Elettorale e avanza nuove proposte per procedere alle nuove votazioni nel corso della medesima assemblea. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano per età anagrafica. Ove fosse necessaria una sostituzione del Segretario e/o di più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà per cooptazione fino alla successiva Assemblea; nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età fino alla successiva Assemblea.
Il Presidente e il Segretario debbono essere eletti fra i Soci dotati dei requisiti di cui all’art. 2 dello statuto. Gli altri Consiglieri sono eletti fra tutti i membri della Società.
 
Art. 5
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e, in ogni caso, non meno di due volte l’anno. Il Presidente, inoltre, è tenuto a convocare il Consiglio quando ne facciano richiesta scritta almeno tre dei membri che lo compongono; in tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare ogni anno all’Assemblea dei Soci una relazione sull’attività della Società ed una relazione finanziaria. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può affidare ai suoi membri compiti specifici.
 
Art. 6
La sede della Società è fissata presso la sede del segretario pro tempore.
 
Art. 7
Le modifiche al Regolamento si adottano con la maggioranza dei votanti.